Istanza di fallimento

Cos’è

È l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.). 

Normativa

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni.

Chi può richiederlo

Il debitore stesso (il legale rappresentante dell’impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l’insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un Giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).

Come si richiede

Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Se la sede principale è all'estero, l’istanza di fallimento può essere proposta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.

Devono essere allegati all'istanza: 

  • Il documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa;
  • la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
  • i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell’impresa, con ricevuta di avvenuto deposito; 
  • lo stato patrimoniale dell’impresa;
  • l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;
  • il verbale di assemblea;
  • l’eventuale certificato camerale sui protesti.

Nel caso in cui sia l’imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma. In alternativa può depositare l’istanza tramite il legale difensore, che provvederà ad autenticare la firma del ricorso.

Se il ricorso è presentato da un creditore, devono essere depositati anche:

  • il codice fiscale e la partita IVA del creditore;
  • la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
  • le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.

Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo.

Il Giudice fissa l’udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.

Dove si richiede

Cancelleria Fallimentare

Costi

  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Marca da bollo di € 3,68 se si richiede l’attestazione di avvenuto deposito

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)

Tempi

Il decreto di fissazione udienza è emesso entro una settimana.