Cos’è |
È la richiesta, rivolta al Giudice Tutelare, di essere autorizzati a compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del minore, quali la vendita o l’ipoteca dei beni del figlio, l’accettazione o rinuncia all’eredità, l’accettazione di donazioni, la stipula di mutui, la riscossione di capitali, etc. Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario. |
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Normativa |
Art. 320 c.c.; artt. 737, 742 bis c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Entrambi i genitori o chi ne esercita in via esclusiva la potestà genitoriale. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza, motivata e in carta libera, presso il Tribunale del luogo di residenza del minore o, in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, del luogo di apertura della successione. Si tratta di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice non ha necessità di fissare un’udienza, quindi deve essere presentata tutta la documentazione utile per la decisione. Sono spesso necessari:
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Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
Esente, salvo nel caso di eredità giacente per cui bisogna pagare:
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
Il decreto di autorizzazione è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda. |