Interruzione volontaria della gravidanza – Per minore

Cos’è

È la procedura che consente alla donna minorenne di interrompere la gravidanza (nei primi novanta giorni) qualora manchi l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

La minorenne, infatti, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:

  • è inopportuno consultare le persone predette;
  • queste rifiutano il consenso;
  • esprimono pareri difformi.

Normativa

L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 12

Chi può richiederlo

La donna minore di età.

Come si richiede

La richiesta deve essere redatta dalla struttura sanitaria o dal consultorio o dal medico di fiducia e trasmessa al Giudice Tutelare dello stesso luogo. Alla richiesta deve essere allegata:

  • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
  • il documento di riconoscimento della minore;
  • la relazione del servizio pubblico o del medico.

Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.

Dove si richiede

Front Office

Costi

Esente da Contributo Unificato

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

L’udienza è fissata entro 48 ore dalla richiesta.