Cos’è |
È la procedura che consente alla donna minorenne di interrompere la gravidanza (nei primi novanta giorni) qualora manchi l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. La minorenne, infatti, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:
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Normativa |
L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 |
Chi può richiederlo |
La donna minore di età. |
Come si richiede |
La richiesta deve essere redatta dalla struttura sanitaria o dal consultorio o dal medico di fiducia e trasmessa al Giudice Tutelare dello stesso luogo. Alla richiesta deve essere allegata:
Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
Esente da Contributo Unificato |
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
L’udienza è fissata entro 48 ore dalla richiesta. |